
Antiabbandono: obbligo e multe
Dal 7 novembre 2019 è in vigore il decreto attuativo sui dispositivi antiabbandono. Nonostante le indicazioni del Consiglio di Stato e le nostre richieste, contemporaneamente è entrato in vigore anche l’obbligo di avere il dispositivo in auto e le relative sanzioni. Questa fretta getta nel caos consumatori e produttori. E intanto scattano i primi controlli. Ecco cosa si rischia e perché.
In alcuni casi sono una sorta di "cuscinetto" da sistemare direttamente sotto un normale seggiolino auto per bambini, in altri si tratta di sensori già integrati in alcuni modelli di seggiolini.
Alcuni fanno scattare un allarme, altri notificano il pericolo sul cellulare, via app e Bluetooth. Sono i cosiddetti "sistemi anti abbandono" e hanno tutti il medesimo scopo: evitare che i genitori dimentichino i propri bimbi in macchina. Dopo un percorso legislativo piuttosto travagliato (l'obbligo doveva entrare in vigore il 1° luglio 2019) il decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 7 novembre 2019. Contemporaneamente e nonostante le indicazioni contrarie del Consiglio di Stato e le nostre richieste è diventato operativo anche l’obbligo del dispositivo con le relative sanzioni.
Nella serata del 6 novembre, infatti, è arrivata la circolare del ministero dell’Interno che ha gettato nel caos genitori e mercato perchè ha reso di fatto operativo da subito l’obbligo di munirsi di un dispositivo anti abbandono conforme alle indicazioni del decreto attuativo. Quando si rischia la multa e cosa si rischia Il consumatore rischia la multa se: non ha il sistema antiabbandono; ha un sistema antiabbandono che non sia autorizzato dal produttore del seggiolino; ha un sistema che non è conforme ai i requisiti; ha il dispositivo del bluetooth, ma non lo ha attivato o se non funziona l’app. Si rischia una sanzione amministrativa da 83 a 333 euro oltre alla decurtazione di 5 punti patente.
A doverla pagare è il conducente o chi è tenuto alla sorveglianza del minore. Se poi, entro due anni dalla prima multa, lo stesso soggetto incorre un’altra volta in una delle violazioni riguardanti i sistemi di ritenuta, oltre alla sanzione pecuniaria avrà anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Nel caso in cui si monti un sistema non autorizzato dal produttore si incappa nel comma 11 dell’articolo 172 ovvero alterazione del sistema di ritenuta, in questo caso si ha solo “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro".
Prodotti in commercio: davvero a norma? Restano anche dei dubbi sul fatto che i prodotti in commercio rispettino davvero i dettami della normativa. Dato che la Ministra dei Trasporti nel firmare il decreto ha tenuto in considerazione solo parte delle modifiche segnalate dal Consiglio di Stato, possiamo considerare "adatti allo scopo" la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato. Sia che si tratti di sistemi integrati nel seggiolino o indipendenti, l’importante è che il dispositivo scelto: si attivi automaticamente ad ogni utilizzo senza ulteriori azioni da parte del conducente; dia segnali visivi e acustici (oppure visivi e aptici); i segnali siano percepibili all’interno o all’esterno del veicolo.
Se si guarda nello specifico cosa dice il decreto attuativo, però, gran parte dei prodotti sul mercato ad oggi potrebbero non essere a norma. In particolare, tutti quelli che richiedono l’attivazione del Bluetooth sullo smartphone (che spesso è disattivato), così come i prodotti senza sensore di peso che per rilevare il bambino devono essere attivati (Chicco Bebècare easy tech, ma anche il sistema integrato nei seggiolini Cybex).
Questi sistemi non soddisfano quanto indicato dall'allegato A punto 1.b del decreto 122 del 2019 in cui si esplicita che "il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente senza ulteriori azioni da parte del conducente". Sempre il decreto 122 del 2019 nell'allegato A punto 2.b specifica poi che questi sistemi "non devono alterare le caratteristiche omologative" dei seggiolini. Mettendo però un dispositivo anti abbandono (ad esempio un cuscinetto) all’interno di un seggiolino omologato secondo la normativa ECE R44, ECE R129 o Isize, di fatto si modificano le caratteristiche tecniche del prodotto. Stando a questo concetto, anche i prodotti indipendenti ovvero quelli non integrati nel seggiolino, potrebbero non essere a norma.
tratto da altroconsumo.it