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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testounico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighiderivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e dialtri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tuteladelle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa altrattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e delMinistro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,degli affari esteri e delle comunicazioni;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

PARTE IDISPOSIZIONI GENERALI
Titolo IPRINCIPI GENERALI


Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2 (Finalità)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personalisi svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, conparticolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delleliberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia dellemodalita' previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi daparte dei titolari del trattamento.

Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di datipersonali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite neisingoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' chepermettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.

Art. 4(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio distrumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, laconsultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anchese non registrati in una banca di dati;b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente odassociazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altrainformazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazionia carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salutee la vita sessuale;e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ao) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe dellesanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o diindagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine allefinalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo dellasicurezza;g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dalresponsabile;i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversidall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, inqualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anchemediante la loro messa a disposizione o consultazione;n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad uninteressato identificato o identificabile;o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione deltrattamento;p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate inuno o piu' siti;q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggettitramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazionitrasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio diradiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente lacomunicazione bidirezionale in tempo reale;c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o diinstradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibreottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse acommutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per ladiffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nellamisura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo diinformazione trasportato;d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente oprevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nellatrasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e iservizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previstidall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002;f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con unfornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, ocomunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile alpubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di unacomunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica laposizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronicaaccessibile al pubblico;l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativiall'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di unacomunicazione o della relativa fatturazione;m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una retepubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente,fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e proceduralidi sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo31;b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico ocomunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica ancheindiretta dell'identita';d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti oad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questanota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, checonsente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti;g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e allemodalita' di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze delpassato;b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo disistemi informativi statistici;c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenzescientifiche in uno specifico settore.

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato dachiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nelterritorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situatinel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transitonel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamentodesigna un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sultrattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e' soggettoall'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alladiffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agliarticoli 1 e 31.

Art. 6 (Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quantoprevisto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.


Titolo II DIRITTI DELL'INTERESSATO


Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalita' e modalita' del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo5, comma 2;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possonovenirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili oincaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono statiraccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche perquanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso incui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionatorispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo dellaraccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita direttao per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile,anche per il tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o conricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dallalegge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richiesteestorsive;c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degliintermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarneun pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del dirittoin sede giudiziaria;f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazionitelefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delleinvestigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore dellamagistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f)provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimocomma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogosalvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioniin via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9 (Modalita' di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere trasmessa anche mediante letteraraccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema in riferimentoa nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e2, la richiesta puo' essere formulata anche oralmente e in tal caso e' annotata sinteticamente a curadell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura apersone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da una persona difiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitatida chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli diprotezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti odocumenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La personache agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscrittain presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticatadi un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato e' una persona giuridica, un enteo un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti odordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente e senza costrizioni e puo' essererinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10 (Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento e' tenuto ad adottareidonee misure volte, in particolare:a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositiprogrammi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessatiidentificati o identificabili;b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici oservizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedenteanche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi lacomprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle informazioni. Se vie' richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla lorotrasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di datipersonali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismosanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessatopuo' avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i datipersonali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi aterzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i datipersonali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafiacomprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, iparametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermatal'esistenza di dati che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non eccedente i costieffettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare l'importo determinato dal Garante conprovvedimento di carattere generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i datisono trattati con strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente. Con il medesimo provvedimentoil Garante puo' prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su unospeciale supporto del quale e' richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu'titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita' o all'entita' delle richieste ede' confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovveromediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque nonoltre quindici giorni da tale riscontro.


Titolo III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI


Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamentoin termini compatibili con tali scopi;c) esatti e, se necessario, aggiornati;d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamentetrattati;e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo nonsuperiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali nonpossono essere utilizzati.

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio dirappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sultrattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinatisettori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni disoggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decretodel Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per laliceita' e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati perfinalita' giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.

Art. 13 (Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informatioralmente o per iscritto circa:a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possonovenirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;e) i diritti di cui all'articolo 7;f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensidell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno unodi essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modoagevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontroall'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presentecodice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllosvolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione direati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita inparticolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensivadelle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e'prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativacomunitaria;b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattatiesclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misureappropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio delGarante, impossibile.

Art. 14 (Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamentoumano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire ilprofilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamentodi cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stataadottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una propostadell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento delGarante ai sensi dell'articolo 17.

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento aisensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Art. 16 (Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:a) distrutti;b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i datisono raccolti;c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione;d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformita' alla legge, airegolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensidell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevantiin materia di trattamento dei dati personali e' priva di effetti.

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e leliberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalita'del trattamento o agli effetti che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti agaranzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principisanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anchein relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e' consentito soltanto per losvolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche inrelazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitaripubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e'consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma dilegge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e'prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessaquando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e'decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa determinazione iviindicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione daparte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o diregolamento.

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressadisposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di' dati che possono essere trattati e di operazionieseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipidi dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e dioperazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione allespecifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di naturaregolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possonorichiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, aisensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggettopubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui alcomma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrataperiodicamente.

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressadisposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblicodel trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte aprevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa cheprevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita'istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o didati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamentel'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, noneccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento aidati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari sianoindispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente ilrapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o nonpertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, anorma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verificadell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferisconodirettamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumentielettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altresoluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibilianche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri datipersonali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita'di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumentielettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzatiad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per lequali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definireil profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche' itrattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scrittadei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati didiversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressadisposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettiviordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dalSenato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art. 23 (Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con ilconsenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in riferimento ad untrattamento chiaramente individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato leinformazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguardadati sensibili.

Art. 24 (Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativacomunitaria;b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o peradempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermirestando i limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per laconoscibilita' e pubblicita' dei dati;d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa inmateria di segreto aziendale e industriale;e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita'riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, perincapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercitalegalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loroassenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cuiall'articolo 82, comma 2;f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cuialla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loroperseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principisanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anchein riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate o collegate, qualora non prevalgano i dirittie le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato;h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti odorganismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contattiregolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo previste espressamente con determinazioneresa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopiscientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interessestorico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione deltesto unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, pressoaltri archivi privati.

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante odall'autorita' giudiziaria:a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la cancellazione, ovvero quando e' decorso ilperiodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformita' alla legge, da forze di polizia,dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensidell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento orepressione di reati.
Art. 26(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previaautorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonche'dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovverosuccessivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimentia garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalita' di naturaesclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesimeconfessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispettodei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria adaltre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione delGarante:a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche nonriconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, peril perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contrattocollettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hannocontatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno odiffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,prevedendo espressamente le modalita' di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessatiall'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo.Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso perimpossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e'manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da unconvivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica ladisposizione di cui all'articolo 82, comma 2;c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempreche i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loroperseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere dirango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto oliberta' fondamentale e inviolabile;d) quando e' necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamentoo dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezzadel lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e fermerestando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto seautorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevantifinalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IVSOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Art. 28 (Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da unqualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso ol'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sullemodalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29 (Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresoil profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anchemediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramiteverifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprieistruzioni.

Art. 30 (Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la direttaautorita' del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita' per la quale e'individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima.

Titolo V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I MISURE DI SICUREZZA


Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenzeacquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi didistruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento nonconsentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

Art. 32 (Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoiservizi, l'integrita' dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettronicherispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardanola rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misurecongiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiestadi uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo lemodalita' previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ovepossibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando,quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto adadottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e'resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

CAPO II MISURE MINIME DI SICUREZZA


Art. 33 (Misure minime)
1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, ititolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o aisensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, neimodi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:a) autenticazione informatica;b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati eaddetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi nonconsentiti e a determinati programmi informatici;f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e deisistemi;g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelarelo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito solo se sonoadottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati oalle unita' organizzative;b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimentodei relativi compiti;c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato edisciplina delle modalita' di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 (Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, e' aggiornatoperiodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e letecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.


Titolo VI ADEMPIMENTI


Art. 37 (Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamentoriguarda:a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante unarete di comunicazione elettronica;b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazionedi servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggiodella spesa sanitaria;c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o adanalizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronicacon esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche' datisensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita'economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o
2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta'dell'interessato, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, con proprioprovvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicatosulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo' anche individuare, nell'ambito dei trattamentidi cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottrattiall'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimentoall'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque edetermina le modalita' per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzionicon soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registropossono essere trattate per esclusive finalita' di applicazione della disciplina in materia di protezione dei datipersonali.

Art. 38 (Modalita' di notificazione)
1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una solavolta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puo' ancheriguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa per via telematica utilizzando il modellopredisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda lemodalita' di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per via telematica e la notificazione anche attraversoconvenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni dicategoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento ditaluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzionitecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce lenotizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubbliciregistri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Art. 39 (Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non previstada una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica osanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsiquarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successivadel Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibiledal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalita' di sottoscrizione confirma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o letteraraccomandata.

Art. 40 (Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anchemediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicatenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensidell'articolo 40 non e' tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento cheintende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garantepuo' provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalita' del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando esclusivamente il modello predispostoe reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita'di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta el'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine diquarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato perl'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempodeterminato.

TITOLO VIITRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO


Art. 42(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietarela libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, inconformita' allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine dieludere le medesime disposizioni.

Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di datipersonali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea e'consentito quando:a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato oper adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per laconclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o conregolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degliarticoli 20 e 21;d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita'riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, perincapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercitalegalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loroassenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cuiall'articolo 82, comma 2;e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferitiesclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispettodella vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di unarichiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,con l'osservanza delle norme che regolano la materia;g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopiscientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interessestorico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione deltesto unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, pressoaltri archivi privati;h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenenteall'Unione europea, e' altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell'interessato:a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europeaconstata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato oche alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

Art. 45 (Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio delloStato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese nonappartenente all'Unione europea, e' vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transitodei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalita' deltrasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza

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